Anche senza clamore mediatico, il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione è reale

01.07.2025

Una recente sentenza della Corte dei conti ribadisce un principio importante: il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione può sussistere anche in assenza di esposizione mediatica. Al centro del caso vi è un ex funzionario di un Comune, condannato per aver sottratto oltre 200.000 euro dalle casse pubbliche tramite mandati di pagamento irregolari, in parte intestati alla moglie.

Nonostante l'uomo abbia restituito integralmente le somme e versato ulteriori importi per rimborsare i costi organizzativi sostenuti dagli enti coinvolti, la giustizia contabile ha valutato che la sua condotta abbia comunque compromesso il prestigio dell'amministrazione.

La decisione della Corte

Già in primo grado era stato riconosciuto un risarcimento per danno d'immagine a favore del Comune e dell'Unione dei Comuni. Il funzionario ha però presentato appello, sostenendo che:

  • la restituzione del denaro e il risarcimento aggiuntivo avessero già sanato ogni danno;

  • il fatto che la vicenda non fosse mai apparsa sui giornali significasse che l'immagine della PA non avesse subito reale pregiudizio;

  • il cosiddetto "diritto all'oblio" e l'assenza di eco pubblica avessero evitato danni reputazionali concreti.

La Sezione II centrale della Corte dei conti, con sentenza del 4 giugno 2025 (n. 131), ha però respinto queste argomentazioni. Secondo i giudici, la lesione all'immagine della PA si verifica anche quando la fiducia dei cittadini viene minata da comportamenti illeciti, indipendentemente dal fatto che la notizia sia stata o meno diffusa dai media.

Una riduzione, ma non una cancellazione

Pur riconoscendo l'atteggiamento collaborativo dell'ex funzionario e i risarcimenti già versati, la Corte ha deciso comunque di mantenere un importo a titolo di danno all'immagine, seppur ridotto: 5.000 euro in totale (di cui 4.000 al Comune e 1.000 all'Unione). A questa somma si aggiungono gli interessi legali e le spese di giudizio.

Un principio che fa giurisprudenza

Questa decisione rafforza un orientamento già affermato nella giurisprudenza contabile: il danno all'immagine non dipende solo dall'impatto mediatico, ma si fonda sul principio che i comportamenti disonesti da parte di funzionari pubblici minano la credibilità dell'intero sistema. Anche se i fatti rimangono confinati all'ambito interno, il prestigio dell'amministrazione può subire un pregiudizio significativo.

Corte dei conti – Sezione II centrale d'appello, sentenza del 4 giugno 2025, n. 131