Grava sull’INPS l’onere di fornire prove documentate della non continuità del soggiorno in Italia
17.06.2025
Tribunale di Bologna, Sent. n. 1432/2023 del 17/06/2023
Nel caso di sospensione della prestazione assistenziale per presunta mancanza del requisito della residenza effettiva, grava sull'INPS l'onere di fornire prove documentate della non continuità del soggiorno in Italia. Il mero rilievo anagrafico, o la temporanea assenza del beneficiario per motivi di salute o familiari, non può legittimare la revoca automatica della prestazione. L'onere della prova resta in capo all'amministrazione.