Pensione ai figli superstiti inabili, criteri di riconoscimento del requisito della vivenza a carico
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2025, n.15288
Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato spetta (oltre che al coniuge ed ai figli minorenni) una pensione ai figli superstiti ultradiciottenni riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questi. Il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (nella specie, non era stata raggiunta la prova del concreto sostentamento, in maniera continuativa e prevalente, della donna ad opera del genitore).